Art. 19.
(Disposizioni finali).

      1. Il Ministero della salute raccoglie i dati statistici sulla produzione e sull'utilizzazione degli animali per fini scientifici o tecnologici sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 6 annesso alla presente legge, inviate dagli stabilimenti utilizzatori entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'impiego degli animali, e procede alla pubblicazione di tali dati nella Gazzetta Ufficiale con cadenza triennale.
      2. Non possono essere pubblicate informazioni pervenute al Ministero della salute in attuazione delle disposizioni della presente legge quando rivestono un particolare interesse commerciale.
      3. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative alla protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonché informazioni su tutte le ricerche che fanno uso di animali svolte nel territorio nazionale e sulle autorizzazioni

 

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o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente tali ricerche.

      4. Nell'ambito delle possibilità previste dalla legislazione vigente sul riordino del Ministero della salute, il Ministro della salute provvede ad assicurare alla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario di cui all'articolo 16, comma 1, un organico adeguato ad espletare le funzioni previste dalla presente legge fino ad un massimo di sei unità operative.
      5. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il sistema informatizzato di cui al comma 2 dell'articolo 14 e la banca dati telematica di cui all'articolo 16.
      6. Gli Allegati annessi alla presente legge sono parte integrante della medesima. Il Ministro della salute può, con proprio decreto, modificare le linee di indirizzo degli Allegati annessi alla presente legge al fine di tenere conto dei progressi scientifici e tecnologici.
      7. I comuni, previo parere della ASL competente per territorio, possono autorizzare il prelievo in natura di specie di animali diverse da quelle elencate nell'Allegato 1 annesso alla presente legge.
      8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, e successive modificazioni.